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Dichiarazione rispondenza impianto elettrico

Aggiornato il 15 settembre 20144 capitoli4 domande frequenti
Ogni impianto elettrico deve avere dichiarazione di conformità o di rispondenza

Cos'è la dichiarazione rispondenza impianto elettrico

A volte, in alcuni edifici può mancare la dichiarazione di conformità di un impianto tecnologico. Una mancanza che può comunque essere ovviata, grazie al ricorso ad un professionista abilitato. Come avviene nel caso della dichiarazione rispondenza impianto elettrico. Questo documento è stato introdotto per effetto del Decreto Ministeriale 37, risalente al 2008 e si rende necessario per tutti gli impianti precedenti a quel provvedimento. Mentre per gli impianti successivi vale esclusivamente la dichiarazione di conformità. In pratica essa può rendersi necessaria nel caso in cui non sia stata mai rilasciata la dichiarazione di conformità, sia stata smarrita o non più rintracciabile per un qualsiasi motivo. Si tratta di una operazione assolutamente necessaria al fine di limitare i rischi derivanti dalle non perfette condizioni degli impianti.

Quando serve la dichiarazione di rispondenza

Il decreto 37 del 2008 ha in pratica preso il posto della legge 46, entrata a sua volta in vigore nel marzo del 1990. Essa prescriveva che ogni impianto elettrico dovesse essere in conformità con le normative CEI UNI in vigore. Con questa legge, tutti i professionisti del ramo dovevano perciò riferirsi a criteri comuni nella installazione degli impianti. Per gli impianti risalenti al periodo precedente all'entrata in vigore del provvedimento legislativo, attualmente esiste l'obbligo di avere la dichiarazione di conformità solo ove siano stati effettuati interventi dopo il ventisette marzo del 2008 richiedendo l'aumento della potenza indicata nel contratto di fornitura, oppure nel caso in cui la stessa pareggi o ecceda i sei kW. Non sono però questi i soli casi in cui si rende necessaria la dichiarazione di rispondenza.

La dichiarazione di rispondenza per gli impianti eseguiti tra il 1990 e il 2008

Nel periodo intercorso tra il tredici marzo del 1990 e il ventisette marzo del 2008, ovvero tra l'approvazione della legge 46 e la sua successiva sostituzione con il decreto ministeriale 37, la dichiarazione di rispondenza diventa necessaria solo ove si siano effettuati lavori sull'impianto o sia stata fatta domanda per l'aumento della potenza erogata dal fornitore, oppure la stessa ecceda i sei kW. Con l'arrivo del decreto ministeriale del 2008, la dichiarazione rispondenza impianto elettrico è andata in pratica in soffitta, sostituita da quella che prevede la conformità. Va peraltro ricordato che in questo secondo caso, la documentazione si rende necessaria solo ove l'impianto elettrico sia stato oggetto di lavori in una data successiva al ventisette marzo del 2008 e si decida di aumentare la potenza disponibile, oppure nel caso in cui la stessa sia pari o eccedente i sei kW.

Le verifiche visive e le prove strumentali

La dichiarazione di rispondenza degli impianti, deve essere accompagnata da una serie di verifiche visive e prove di carattere strumentale, la cui effettuazione deve essere esplicitamente riportata sull'atto. Le verifiche visive debbono in pratica assicurare la presenza di una lunga serie di dispositivi di protezione, mentre le prove strumentali sono tese ad assicurarne il perfetto funzionamento. Questi dati costituiscono il primo allegato, cui ne va aggiunto un secondo riportante lo schema dell'impianto in grado di evidenziare i componenti principali, con le relative specifiche. Questa è la parte strettamente tecnica e ad essa si va infine ad aggiungere una dichiarazione sottoscritta dal tecnico, il quale deve peraltro svolgere la mansione di responsabile all'interno della sua impresa, abilitata nell'impiantistica elettrica, da non meno di cinque anni.

Domande frequenti

  • Qual è la differenza principale tra dichiarazione di conformità e dichiarazione di rispondenza?
    La dichiarazione di conformità è obbligatoria per gli impianti realizzati o modificati dopo il 27 marzo 2008, attestando che l'esecuzione rispetta le norme tecniche vigenti. La dichiarazione di rispondenza, invece, riguarda gli impianti preesistenti al 2008 (o alla Legge 46/1990) per i quali manca la certificazione originale. Serve a certificare che l'impianto esistente, pur non essendo stato progettato secondo le norme attuali, è sicuro e funzionante attraverso verifiche visive e prove strumentali. È uno strumento correttivo per regolarizzare situazioni documentali incomplete senza dover rifare l'impianto.
  • Quando è obbligatorio richiedere la dichiarazione di rispondenza per un impianto elettrico esistente?
    È necessaria principalmente quando si richiede un aumento della potenza contrattuale o si eseguono lavori sull'impianto se la potenza supera o raggiunge i 6 kW. Inoltre, è obbligatoria se l'impianto è antecedente al 2008 e non possiede la dichiarazione di conformità, specialmente in fase di compravendita o locazione dell'immobile per garantire la sicurezza. Anche se la potenza è inferiore a 6 kW e non ci sono lavori, la mancanza di documenti può creare problemi legali; tuttavia, l'obbligo scatta con certezza in caso di variazione di potenza o interventi significativi su impianti vecchi.
  • Chi è autorizzato a rilasciare la dichiarazione di rispondenza?
    Solo un tecnico abilitato e iscritto al relativo albo professionale può rilasciare tale documento. Il tecnico deve agire come responsabile dell'impresa installatrice ed essere in possesso di almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore impiantistico elettrico. Non basta essere un elettricista generico; è fondamentale che il professionista abbia i requisiti tecnici e legali previsti dal Decreto Ministeriale 37/2008 per effettuare le verifiche e firmare l'atto, assumendosi la responsabilità civile e penale della conformità dichiarata.
  • Cosa includono le verifiche necessarie per ottenere la dichiarazione?
    Il processo prevede due fasi fondamentali: verifiche visive e prove strumentali. Le verifiche visive controllano la presenza e lo stato dei dispositivi di protezione (come interruttori differenziali e magnetotermici), la corretta messa a terra e l'integrità dei cavi. Le prove strumentali, effettuate con appositi strumenti, misurano parametri elettrici per assicurarsi che tutto funzioni correttamente e in sicurezza. I risultati devono essere riportati in un allegato tecnico unitamente allo schema dell'impianto, dettagliando tutti i componenti principali e le loro specifiche tecniche.

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