Certificato di conformità

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Che cos'è la dichiarazione di conformità per gli impianti e come si presenta

Si tratta di un documento molto importante che ogni installatore esperto è tenuto a presentare dopo aver effettuato un impianto idro-sanitario, elettrico, termico, ecc. per provare che il tutto sia stato svolto seguendo la legge e le specifiche norme tecniche. A prescindere dalla tipologia di impianto che è stato fatto, questo certificato viene solitamente presentato insieme a quello di agibilità di un edificio o parte di esso; l'installatore stesso deve essere in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti per legge e attraverso il documento si assume anche la responsabilità del lavoro svolto. L'impresa o il soggetto incaricato di effettuare il lavoro è in prima persona responsabile delle eventuali anomalie nel lavoro e può risponderne personalmente in tutti i modi e con le sanzioni previste dalla legge.

Il contenuto del certificato di conformità ed il modello di dichiarazione

Questo documento deve contenere al suo interno non solo tutti i dati riguardanti l'impianto che è stato realizzato ma anche: il responsabile tecnico, il proprietario ed il committente; si entra però poi anche nel dettaglio con la descrizione della procedura seguita per l'installazione, il tipo di materiali utilizzati, le norme seguite e l'ubicazione. La dichiarazione si può redarre solamente in base ad un modello redatto direttamente dal Ministero del Lavoro al quale devono essere poi aggiunti diversi allegati altrimenti viene considerata nulla. Se l'immobile supera determinati limiti di dimensioni deve essere presentato prima di tutto il progetto che è obbligatorio sia per l'installazione che per la trasformazione e l'ampliamento degli impianti; se non c'è è sufficiente presentare lo schema di impianto, l'elenco dei materiali utilizzati e l'iscrizione dell'installatore alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Quante copie devono essere fatte del certificato di conformità

E' assolutamente necessario poi che il certificato di conformità sia redatto in almeno 5 copie, questo perché una dovrà essere consegnata e rimanere nelle mani di chi utilizzerà l'impianto, una viene consegnata al committente con tutti i relativi allegati e la firma del responsabile tecnico. Un'altra copia deve ovviamente rimanere all'installatore come ricevuta per il lavoro svolto, e la seconda copia sempre all'installatore perché entro 30 giorni dalla fine dei lavori dovrà poi depositarla presso lo sportello dedicato al Comune dove ha sede l'impianto. Può anche essere necessario farne delle ulteriori copie se si devono ad esempio richiedere delle autorizzazioni ulteriori come il certificato prevenzione incendi o un nulla osta sanitario che devono essere richiesti a parte negli uffici competenti.

Alternative al certificato di conformità e sanzioni per i trasgressori.

E se il certificato di conformità non fosse più disponibile com'è possibile rimediare? Ci sono delle validissime alternative tra cui la dichiarazione di rispondenza chiamata DIRI, solo però nel caso in cui l'impianto realizzato sia stato fatto prima dell'entrata in vigore del DM 37/08. In quel caso sono rispondenti a norma solamente se all'epoca presentavano tutti i requisiti necessari; deve essere fatta sempre da un impiantista che fa questo tipo di lavori da almeno 5 anni. Nel caso in cui non venga fatto tutto a norma di legge sono previste delle sanzioni principalmente di tipo pecuniario come riporta il Decreto 37/08 e viene fatto direttamente dalla Camera di Commercio che si occupa delle inadempienze delle imprese che hanno fatto l'impianto fino ad arrivare nei casi più gravi anche alla loro sospensione (se per esempio la società manca di requisiti tecnico professionali per l'esercizio delle sue funzioni). Infine i progettisti ed i collaudatori possono incorrere in alcuni casi in sanzioni disciplinari personali da parte dell'Ordine di appartenenza se hanno violato delle norme.

Domande frequenti

  • Chi ha l'obbligo di rilasciare il certificato di conformità degli impianti?
    Il certificato di conformità, o Dichiarazione di Conformità (DiCo), deve essere rilasciato esclusivamente dall’installatore o dall’impresa specializzata che ha eseguito i lavori. Questo professionista deve possedere i requisiti tecnici e amministrativi previsti dalla legge (come l’iscrizione alla Camera di Commercio e i titoli professionali specifici). Rilasciando il documento, l’installatore dichiara sotto la propria responsabilità che l’impianto è stato realizzato a regola d’arte e in conformità alle normative vigenti. Non è un documento che può essere autocompilato dal proprietario o da un tecnico esterno non coinvolto nell’esecuzione diretta dei lavori.
  • Quante copie del certificato di conformità bisogna produrre e a chi vanno consegnate?
    È necessario redigere almeno cinque copie originali del certificato. Una copia resta presso l’installatore come giustificativo di fatturazione e archivio; una seconda va consegnata al proprietario dell’immobile unitamente agli allegati tecnici e alla firma del responsabile tecnico; una terza deve essere depositata dall’installatore entro 30 giorni presso il Comune competente per territorio. Le restanti copie servono per eventuali pratiche accessorie, come richieste di allacciamenti ai servizi pubblici o certificazioni antincendio. È fondamentale conservare tutte le copie, poiché costituiscono prova legale dello stato dell’impianto.
  • Cosa succede se ho perso il certificato di conformità originale?
    Se il certificato originale non è più disponibile, la soluzione dipende dalla data di realizzazione dell’impianto. Per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/08, è possibile sostituire la DiCo con la Dichiarazione di Riconoscimento Idoneità (DIRI), rilasciata da un tecnico abilitato con almeno cinque anni di esperienza, che attesti la rispondenza dell’impianto alle norme vigenti all’epoca della costruzione. Per gli impianti successivi al 2008, invece, la situazione è più complessa: spesso sarà necessario eseguire verifiche approfondite o interventi di messa a norma per poter regolarizzare la posizione, eventualmente ricorrendo a perizie asserzioni o collaudi integrativi richiesti dalle autorità competenti.
  • Quali sono le sanzioni per chi realizza impianti senza certificato di conformità?
    La mancata emissione del certificato di conformità comporta sanzioni amministrative pecuniarie significative, come previsto dal D.M. 37/08. Le multe vengono irrogate dalla Camera di Commercio e possono variare in base alla gravità della violazione. Nei casi più gravi, qualora l’impresa manchi dei requisiti tecnico-professionali richiesti o reiteri le violazioni, si può arrivare alla sospensione o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Inoltre, i professionisti coinvolti (progettisti, collaudatori) possono subire sanzioni disciplinari da parte dei rispettivi Ordini professionali. Oltre alle sanzioni economiche, l’assenza del certificato rende l’impianto illegale, compromettendo assicurazioni e valore immobiliare.
  • Quando è obbligatorio presentare il progetto completo invece dello schema di impianto?
    La presentazione del progetto completo, redatto da un tecnico abilitato, diventa obbligatoria quando l’immobile supera determinati limiti dimensionali o di potenza elettrica/termica stabiliti dalla normativa tecnica. In questi casi, non basta lo schema semplificato: è necessaria una progettazione dettagliata che copra installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti. Per gli impianti di minori dimensioni o complessità, è sufficiente allegare allo schema di impianto l’elenco dei materiali utilizzati e la documentazione che attesta l’iscrizione dell’installatore alla Camera di Commercio. Verificare questa soglia è cruciale per evitare nullità del certificato e sanzioni successive.