Obbligatorietà della certificazione degli impianti elettrici
Tutti gli impianti elettrici collocati all'interno degli edifici devono essere certificati, a stabilirlo è il Decreto Ministeriale n. 37, emanato nel 2008 dal Ministero dell'Ambiente per riordinare la materia dell'installazione degli impianti. Questo certificato, altrimenti detto dichiarazione di conformità alle norme di legge, deve essere rilasciato da un tecnico installatore abilitato dalla Camera di Commercio. Lo scopo della norma è quello di tutelare l'incolumità pubblica. Prima della regolamentazione gli incidenti elettrici, in alcuni casi anche molto seri, erano una realtà all'ordine del giorno e questo ha spinto il legislatore a introdurre leggi severe in materia. Una volta ultimato l'impianto l'impresa che lo ha realizzato è chiamata a consegnare al committente il certificato di conformità. In caso di compravendita dell'immobile la certificazione degli impianti elettrici è indispensabile, è infatti obbligatorio fornirla allì'acquirente e al locatario ed è richiesta dal notaio al momento del rogito.
E gli impianti realizzati prima del 2008?
Prima che entrasse in vigore la nuova disciplina stabilita dal DM. 37/2008 a regolamentare la materia era la Legge 46 del 1990, con la quale il Legislatore aveva tentato in qualche modo di mettere ordine nel caos delle disposizioni normative che qua e là dettavano regole in materia. Visto che la Legge 46/90 non prevedeva una dichiarazione di conformità strutturata come quella odierna, il DM 37 per gli impianti realizzati prima del 2008, ha previsto la presentazione della Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI) ai requisiti di legge. La differenza tra Dichiarazione di Conformità e DI.RI sta nel fatto che mentre la prima è redatta da chi ha realizzato l'impianto, la seconda può essere sottoscritta solo da un professionista in possesso di specifici requisiti come un perito o un ingegnere, iscritti all'apposito albo, che esercitino da almeno cinque anni. La Dichiarazione di Rispondenza è una sorta di relazione tecnica con la quale il professionista verifica e attesta che l'impianto è stato realizzato a regola d'arte.
Contenuto della certificazione
La certificazione degli impianti elettrici deve essere redatta secondo il modello contenuto nel DM. 37/2008 così come modificato dal successivo Decreto del 19 maggio 2010. Questa dichiarazione, da allegare al certificato di rogito in caso di vendita, costituisce uno degli elementi essenziali del certificato di agibilità che attesta la condizione degli stabili dal punto di vista della sicurezza e dell'igiene. Il certificato è poi obbligatorio nel caso di allaccio di nuove utenze elettriche, di richiesta del nulla osta sanitario per le aziende commerciali o del Certificato di Prevenzione Incendi. Nell'attestazione, secondo quanto previsto dal fac-simile normativo, devono necessariamente comparire l'elencazione dei materiali impiegati, la presentazione del progetto seguito, lo schema e la tipologia dell'impianto, la copia del riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali e morali in capo all'elettricista e la dichiarazione di realizzazione secondo le norme di legge. Per la redazione possono essere utilizzati modelli prestampati o dichiarazioni personalizzate dattiloscritte purché complete di tutti i dati previsti dalla normativa.
Obblighi dell'installatore e del committente
L'elettricista che ha installato l'impianto deve essere obbligatoriamente iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, munito di Partita Iva e deve firmare la dichiarazione accettandone così la responsabilità che ne deriva. La certificazione dell'impianto elettrico, redatta a cura dell'impresa installatrice, dovrà essere consegnata in originale allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune in cui è collocato l'immobile e in copia alla Camera di Commercio del luogo ove ha sede legale l'impresa installatrice che procederà a tutti i riscontri del caso sulla sussistenza dei requisiti professionali e morali previsti dalla legge. Il committente per parte sua è obbligato a mantenere l'impianto in buone condizioni e a seguire le indicazioni date dall'elettricista per evitare rischi alla sicurezza, con particolare attenzione alla manutenzione ordinaria.
Domande frequenti
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Qual è la differenza tra Dichiarazione di Conformità e Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI)?La Dichiarazione di Conformità si applica agli impianti realizzati dopo l'entrata in vigore del D.M. 37/2008 ed è redatta direttamente dall'installatore abilitato che ha eseguito i lavori. Al contrario, la Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI) riguarda gli impianti elettrici installati prima del 2008, quando vigeva la Legge 46/1990. Poiché quella legge non prevedeva una dichiarazione strutturata moderna, la DI.RI deve essere firmata da un professionista esterno (come un ingegnere o un perito iscritto all'albo) con almeno cinque anni di esperienza, il quale verifica e attesta che l'impianto esistente sia stato realizzato a regola d'arte e sia conforme ai requisiti di sicurezza attuali.
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È obbligatorio avere la certificazione elettrica per vendere o comprare casa?Sì, la certificazione degli impianti elettrici è un documento fondamentale e obbligatorio nelle compravendite immobiliari. Deve essere fornita all'acquirente e al locatario e viene verificata dal notaio durante la stipula del rogito. Senza questo documento, non è possibile completare regolarmente la transazione immobiliare. Inoltre, la certificazione è uno degli elementi essenziali richiesti per ottenere il certificato di agibilità dell'immobile, poiché attesta la sicurezza e l'idoneità degli impianti rispetto alle norme vigenti, tutelando così l'incolumità pubblica.
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Chi può rilasciare la certificazione di conformità degli impianti elettrici?Solo un tecnico installatore abilitato può rilasciare la Dichiarazione di Conformità. Nello specifico, l'impresa o il professionista deve essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, possedere una Partita IVA e dimostrare i requisiti tecnico-professionali e morali previsti dalla legge. L'elettricista firma la dichiarazione assumendosi la piena responsabilità legale della corretta installazione. È importante verificare sempre che il fornitore del servizio abbia questi requisiti, poiché la certificazione senza la firma di un soggetto abilitato non ha valore legale.
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Cosa contiene esattamente il certificato di conformità elettrica?Il certificato segue un modello normativo stabilito dal D.M. 37/2008 e deve includere dati precisi: l'elenco completo dei materiali impiegati, lo schema e la tipologia dell'impianto, il progetto seguito per la realizzazione e la copia del riconoscimento dei requisiti professionali dell'elettricista. Inoltre, contiene la dichiarazione formale che l'opera è stata eseguita secondo le norme di legge. Può essere redatto su moduli prestampati o su carta intestata personalizzata, ma deve contenere tassativamente tutte queste informazioni per essere considerato valido e utile per pratiche burocratiche successive.
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Dove va inviata la certificazione dopo il rilascio?Una volta firmata dall'installatore, la certificazione deve essere consegnata in originale allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUAE) del Comune in cui si trova l'immobile. Contemporaneamente, ne deve essere inviata una copia alla Camera di Commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa installatrice, affinché questa possa effettuare i necessari riscontri sui requisiti professionali e morali. Il committente (il proprietario) deve invece conservare l'originale o una copia autentica, poiché dovrà presentarlo in occasione di vendite, affitti o richieste di nuove utenze elettriche.








