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Ferma la possibilità di diverso accordo tra le parti, per l'articolo 1008 del Codice Civile le spese condominiali e quelle rientranti nell'ordinaria manutenzione, nonché Imu e Irpef, sono a carico dell'usufruttuario, cioè di colui che continua di fatto a godere dell'immobile e della sua eventuale rendita. Inoltre, secondo l'articolo 1004 comma II, egli è altresì tenuto a pagare le riparazioni straordinarie, laddove causate da inadempimento agli obblighi di ordinaria manutenzione. Al termine dell'usufrutto, dovrà restituire il bene che ne era oggetto. Sul nudo proprietario ricadono normalmente le spese straordinarie, come quelle di ristrutturazione. Utile è sottolineare la facoltà dell'usufuttuario di affittare l'immobile a terzi o addirittura di vendere l'usufrutto nei limiti del contratto o di un successivo accordo.
La morte dell'usufruttuario determina l'automatico ricongiungimento dei diritti ricompresi nella piena proprietà, ovvero il diritto di godere del bene e dei suoi frutti (usufrutto) e la proprietà formale sull'immobile (la nuda proprietà). Il che significa che non sorgono obblighi di pagamento di imposte di registro o successione. Ecco perché donare o vendere la nuda proprietà a un erede mantenendo per sé l'usufrutto: dapprima, al momento dell'atto, il carico fiscale è proporzionato al valore della sola nuda proprietà, tanto più basso quanto più è giovane il donante; in seguito, non si pagheranno imposte di successione alla morte dell'usufruttuario. Ciò giova tanto al donante (che può abitare e affittare l'immobile) quanto al donatario, che gode di un ulteriore sconto sull'imposta di registro in caso di prima casa.
Una modalità di pagamento vantaggiosa in caso di venditori anziani e senza eredi è la rendita vitalizia. Essa consiste, oltre a un congruo anticipo, nel periodico pagamento di una somma per tutta la vita del venditore. Il rischio sta nell'impossibilità, una volta stimata la rendita, di sapere per quanto tempo la si dovrà versare. Ma a ciò si contrappone una riduzione del prezzo della nuda proprietà di circa il 20%. Al venditore è utile soprattutto se, a un certo punto, decide di non abitare più l'immobile per cederlo al compratore a patto di vedersi aumentare la rendita (vitalizio "occupato"), oppure se vuole liberare da subito l'abitazione ma vuole evitare di affittarla (vitalizio "libero"). Il rovescio della medaglia è l'assimilazione della rendita ai redditi da lavoro dipendente, con una tassazione conseguente.
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