Cartello di cantiere

Materiali in Edilizia

Cartellonistica di cantiere

La cartellonistica di cantiere deve contenere alcune importanti informazioni ed essere sempre presente nel luogo dei lavori, come stabilito dal D.P.R. 380/2001. La sua omissione o l'incompletezza dei dati inseriti, da luogo a pesanti sanzioni. Il cartello deve essere anche ben visibile.

di Redazione

23 marzo 2015

Quando esporre la cartellonistica di cantiere

La cartellonistica di cantiere deve essere esposta all'esterno del cantiere in cui vengono eseguiti lavori edili, in maniera ben visibile, in fase di allestimento di cantiere e comunque prima dell'inizio dei lavori. L'obbligatorietà della presenza del cartello di cantiere è dettata dalle disposizioni di legge, e più precisamente dall'articolo 27, comma 4 del D.P.R. 380/01 (Testo Unico dell'Edilizia), che prevede anche quali siano le informazioni che vi devono essere riportate, differenziandole in base alla tipologia di lavori (incarico da privati o appalti pubblici). La mancata esposizione comporta sanzioni pecunarie fino a 500 euro a carico della persona titolare del titolo autorizzativo. Sempre le disposizioni di legge stabiliscono le dimensioni che deve avere la cartellonistica di cantiere.

Informazioni della cartellonistica di cantiere

La cartellonistica di cantiere deve obbligatoriamente contenere il nome del proprietario dell'immobile su cui vengono eseguiti i lavori, la tipologia di intervento da realizzare, gli estremi dell'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune in cui è collocato l'immobile e le generalità dell'impresa incaricata dei lavori. Per quanto riguarda invece la parte tecnica deve essere riportato il nominativo del progettista architettonico, di quello strutturale e le generalità della persona incaricata del controllo dell'impianto elettrico, oltre al nominativo del coordinatore lavori. Non devono poi mancare le generalità del Direttore dei Lavori e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, da non confondere con il responsabile della sicurezza, come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08.

Cartellonistica di cantiere: informazioni aggiuntive lavori pubblici

In caso di aggiudicazione in una gara di appalti pubblici l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà prevedere informazioni supplementari da riportare sulla cartellonistica di cantiere da apporre in prossimità dei lavori. Oltre alle informazioni previste anche per i lavori edili svolti per committenti privati, il cartello dovrà contenere anche l'importo totale dei lavori, suddiviso fra importi a base d'asta e oneri di sicurezza, diretti e indiretti. Inoltre dovrà riportare il ribasso offerto per l'aggiudicazione dell'appalto e la durata prevista dei lavori. Un ultimo dato da inserire, ma non meno importante, è il nominativo del responsabile unico del procedimento. La mancanza anche di uno solo di questi elementi comporta sanzioni pecunarie anche piuttosto elevate da parte degli organi della Pubblica Amministrazione.

Controlli cartellonistica di cantiere

L'obbligo di esposizione di regolare cartellonistica di cantiere era previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.L.47/85, abrogato poi, insieme a tutte le disposizioni in materia, dal Testo Unico dell'Edilizia. Tuttavia proprio il Testo Unico l'ha riconfermato, prevedendone l'obbligatorietà all'articolo 27. I controlli sulla presenza in prossimità del cantiere, sulla visibilità e sulla regolarità delle informazioni riportate nella cartellonistica di cantiere sono affidati agli organi di vigilanza. Tuttavia la sua esposizione risulta importante anche per i cittadini, che hanno il diritto ad essere informati su che tipo di interventi verranno eseguiti e quali trasformazioni subirà il territorio. In caso di appalti pubblici, poi, il discorso è ancora più complesso. Trattandosi di denaro pubblico ogni componente della società ha diritto di sapere come ed in quale maniera viene impiegato. Per la legge sulla trasparenza è inoltre fondamentale che le Imprese che hanno partecipato ad un appalto pubblico possano venire a conoscenza delle modalità di aggiudicazione definitiva.

Domande frequenti

  • Quali sono le sanzioni per chi non espone la cartellonistica di cantiere?
    La mancata esposizione della cartellonistica di cantiere, oppure la sua incompletezza, comporta sanzioni pecunarie significative. Nel dettaglio, per i lavori ordinari (privati o generali), la sanzione può arrivare fino a 500 euro a carico del titolare del titolo autorizzativo. Tuttavia, la situazione diventa molto più grave quando si tratta di appalti pubblici: in quel caso, l’omissione di qualsiasi elemento obbligatorio (come l’importo dei lavori o il responsabile unico del procedimento) può portare a sanzioni amministrative molto più elevate, imposte dagli organi della Pubblica Amministrazione. È quindi cruciale garantire che il cartello sia completo e conforme alla normativa vigente.
  • Cosa deve contenere obbligatoriamente il cartello di cantiere?
    Il cartello deve esporre chiaramente diverse categorie di informazioni. In primis, i dati anagrafici del proprietario dell'immobile e dell'impresa incaricata dei lavori, unitamente agli estremi dell'autorizzazione edilizia comunale. Sul versante tecnico, sono obbligatori i nomi del progettista architettonico, di quello strutturale, del coordinatore dei lavori, del direttore dei lavori e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (diverso dal responsabile della sicurezza ex D.Lgs 81/08). Infine, va indicata la figura preposta al controllo degli impianti elettrici. Tutti questi dati devono essere leggibili e ben visibili dall'esterno del cantiere.
  • Quando bisogna esporre il cartello di cantiere?
    La cartellonistica deve essere installata e resa ben visibile durante la fase di allestimento del cantiere, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori. L'obbligo, sancito dall'articolo 27 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), impone che il pannello sia posizionato all'esterno dell'area di lavoro, in modo tale da essere immediatamente riconoscibile da chiunque passi nelle vicinanze. Questa tempistica è fondamentale per informare preventivamente la cittadinanza sulle trasformazioni che subirà il territorio e garantire la trasparenza sull'intervento in corso.
  • Ci sono obblighi specifici per gli appalti pubblici rispetto ai lavori privati?
    Sì, gli appalti pubblici richiedono informazioni aggiuntive rispetto ai lavori per privati. Oltre ai dati standard (proprietario, impresa, tecnici), il cartello deve riportare l'importo totale dei lavori, distinto tra base d'asta e oneri di sicurezza (diretti e indiretti). È inoltre obbligatorio indicare il percentuale di ribasso offerto per l'aggiudicazione, la durata prevista dei lavori e il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Questi dettagli servono a garantire la massima trasparenza nell'uso del denaro pubblico e a permettere il controllo da parte della collettività e delle altre imprese partecipanti alla gara.