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Il DM 37/2008 che ha riformato la materia dell'impiantistica si è occupato diffusamente della presentazione del modulo della dichiarazione di conformità e ha previsto un apposito modello in allegato al testo normativo.
La norma prevede che ogni certificazione presentata sia completa degli elementi identificativi dell'impresa e del suo responsabile tecnico in modo da poter risalire in qualsiasi momento alla ditta installatrice e tutelare così maggiormente l'incolumità dei cittadini.La DI.CO deve poi contenere il progetto tecnico dell'impianto, lo schema di realizzazione, una relazione dettagliata indicante le tipologie dei materiali utilizzati, la copia dell'abilitazione e del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali in capo all'impresa e il riferimento ad eventuali dichiarazioni preesistenti in caso di ristrutturazioni di edifici.Nel caso in cui l'intervento dell'impiantista sia avvenuto su impianti già esistenti e ne comporti una modifica il documento sarà redatto tenendo in considerazione solo la parte modificata.Il modulo della dichiarazione di conformità deve sempre essere necessariamente firmato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e dal suo responsabile tecnico e accompagnato dalla fotocopia dei rispettivi documenti d'identità in corso di validità.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà depositare l'originale della dichiarazione presso l'Ufficio Edilizia del Comune in cui è sito l'immobile e una copia presso la Camera di Commercio in cui ha la sede legale che procederà a tutti gli accertamenti tecnici necessari.La dichiarazione potrà essere resa su modelli prestampati oppure attraverso attestazioni autografe purché complete di tutti gli elementi necessari previsti dalla legge.Comune e Camera di Commercio verificheranno di concerto che la dichiarazione sia stata redatta su modelli conformi a quello ministeriale, vi sia piena rispondenza tra il soggetto dichiarante e quello che risulta legale rappresentante dell'impresa sulla visura camerale e soprattutto che il responsabile tecnico sia abilitato e in possesso dei requisiti professionali prescritti.Il Decreto dello Sviluppo Economico del 19 maggio 2010 ha modificato il D.M. 37/2008 e introdotto nuovi modelli per la redazione della dichiarazione di conformità.
La novità più rilevante riguarda l'inserimento tra gli allegati obbligatori alla dichiarazione dell'attestazione di conformità per impianti realizzati con materiali o sistemi non normalizzati.Con questo provvedimento l'Italia si è allineata alle Direttive comunitarie sulla libera circolazione delle merci e sull'introduzione di misure atte a favorire l'uso di componenti dei paesi membri dell'Unione, così da evitare comportamenti discriminatori.In pratica nel caso in cui vengano impiegati prodotti non italiani ma provenienti da uno Stato dell'Unione Europea e il cui utilizzo non sia non disciplinato da specifiche normative tecniche la DI.CO. deve essere accompagnata da un progetto, firmato da un ingegnere regolarmente iscritto all'Albo, corredato da un'analisi dei rischi connessi all'uso e da una dichiarazione con cui il professionista certifica di aver prescritto e fatto adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare rischi per l'incolumità pubblica e civile.
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