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Modulo della dichiarazione di conformità

Aggiornato il 06 agosto 20144 capitoli5 domande frequenti
conformità

La dichiarazione di conformità

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 ogni elettricista deve certificare la rispondenza ai requisiti di legge degli impianti da lui installati. Il documento attraverso il quale è resa questa certificazione prende il nome di dichiarazione di conformità degli impianti, detta DI.CO., e ha la fondamentale funzione di garantire che nell'ambito di attività, come quella di installazione, che toccano così da vicino la sicurezza dei cittadini vengano rispettate le leggi che ne disciplinano l'esercizio. La dichiarazione di conformità è obbligatoria in tutti i casi di allacci di nuove utenze, di atti di trasferimento dell'immobile come l'alienazione o la locazione, di richiesta della certificazione antincendio e di rilascio dei certificati di agibilità dell'edificio. Al termine dei lavori l'impiantista deve consegnare al committente la certificazione dell'impianto realizzato, attestando che è stato eseguito a regola d'arte e con materiali a norma di legge.

Il modulo della dichiarazione di conformità

Il DM 37/2008 che ha riformato la materia dell'impiantistica si è occupato diffusamente della presentazione del modulo della dichiarazione di conformità e ha previsto un apposito modello in allegato al testo normativo. La norma prevede che ogni certificazione presentata sia completa degli elementi identificativi dell'impresa e del suo responsabile tecnico in modo da poter risalire in qualsiasi momento alla ditta installatrice e tutelare così maggiormente l'incolumità dei cittadini. La DI.CO deve poi contenere il progetto tecnico dell'impianto, lo schema di realizzazione, una relazione dettagliata indicante le tipologie dei materiali utilizzati, la copia dell'abilitazione e del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali in capo all'impresa e il riferimento ad eventuali dichiarazioni preesistenti in caso di ristrutturazioni di edifici. Nel caso in cui l'intervento dell'impiantista sia avvenuto su impianti già esistenti e ne comporti una modifica il documento sarà redatto tenendo in considerazione solo la parte modificata.

Deposito della Di.CO.

Il modulo della dichiarazione di conformità deve sempre essere necessariamente firmato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e dal suo responsabile tecnico e accompagnato dalla fotocopia dei rispettivi documenti d'identità in corso di validità. Al termine dei lavori l'impresa installatrice dovrà depositare l'originale della dichiarazione presso l'Ufficio Edilizia del Comune in cui è sito l'immobile e una copia presso la Camera di Commercio in cui ha la sede legale che procederà a tutti gli accertamenti tecnici necessari. La dichiarazione potrà essere resa su modelli prestampati oppure attraverso attestazioni autografe purché complete di tutti gli elementi necessari previsti dalla legge. Comune e Camera di Commercio verificheranno di concerto che la dichiarazione sia stata redatta su modelli conformi a quello ministeriale, vi sia piena rispondenza tra il soggetto dichiarante e quello che risulta legale rappresentante dell'impresa sulla visura camerale e soprattutto che il responsabile tecnico sia abilitato e in possesso dei requisiti professionali prescritti.

Le novità del Decreto del 19 maggio 2010

Il Decreto dello Sviluppo Economico del 19 maggio 2010 ha modificato il D.M. 37/2008 e introdotto nuovi modelli per la redazione della dichiarazione di conformità. La novità più rilevante riguarda l'inserimento tra gli allegati obbligatori alla dichiarazione dell'attestazione di conformità per impianti realizzati con materiali o sistemi non normalizzati. Con questo provvedimento l'Italia si è allineata alle Direttive comunitarie sulla libera circolazione delle merci e sull'introduzione di misure atte a favorire l'uso di componenti dei paesi membri dell'Unione, così da evitare comportamenti discriminatori. In pratica nel caso in cui vengano impiegati prodotti non italiani ma provenienti da uno Stato dell'Unione Europea e il cui utilizzo non sia non disciplinato da specifiche normative tecniche la DI.CO. deve essere accompagnata da un progetto, firmato da un ingegnere regolarmente iscritto all'Albo, corredato da un'analisi dei rischi connessi all'uso e da una dichiarazione con cui il professionista certifica di aver prescritto e fatto adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare rischi per l'incolumità pubblica e civile.

Domande frequenti

  • Cos'è la Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) e quando è obbligatoria?
    La Dichiarazione di Conformità, nota come DI.CO., è il documento legale con cui l'elettricista certifica che l'impianto elettrico è stato realizzato a regola d'arte e rispetta le norme di sicurezza vigenti (D.M. 37/2008). È un atto obbligatorio in diverse circostanze cruciali: al termine di nuove installazioni o modifiche sostanziali, durante il passaggio di proprietà dell'immobile (vendita), nella stipula di contratti di locazione, per ottenere il certificato antincendio o il certificato di agibilità dell'edificio. Senza questo documento, l'impianto non è considerato legalmente conforme e può presentare gravi rischi per la sicurezza degli utenti.
  • Chi deve firmare la DI.CO. e quali documenti servono?
    La Dichiarazione di Conformità deve essere rigorosamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa installatrice e dal responsabile tecnico abilitato. A queste firme devono essere allegati i documenti identificativi validi: copie fotostate dei documenti d'identità e del codice fiscale sia del legale rappresentante sia del responsabile tecnico. Inoltre, il documento deve includere la visura camerale aggiornata per verificare i requisiti professionali dell'azienda e i titoli di abilitazione del tecnico. Questa procedura garantisce la tracciabilità completa dell'intervento e la responsabilità diretta dei soggetti coinvolti nella certificazione della sicurezza dell'impianto.
  • Dove va depositata la Dichiarazione di Conformità dopo la firma?
    Una volta compilata e firmata, la DI.CO. deve essere depositata in due sedi distinte entro i termini stabiliti dalla legge. L'originale del documento va inviato all'Ufficio Tecnico (o Ufficio Edilizia) del Comune in cui è ubicato l'immobile interessato dall'intervento. Una copia integrale deve essere inviata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nella provincia dove ha sede legale l'impresa installatrice. Questo doppio deposito permette agli enti pubblici di effettuare controlli incrociati per verificare la regolarità formale e tecnica della dichiarazione, assicurando che chi certifica possieda effettivamente i requisiti richiesti.
  • Cosa cambia se si utilizzano materiali non normalizzati o esteri?
    In seguito al Decreto del 19 maggio 2010, se vengono impiegati materiali o sistemi non coperti dalle norme tecniche italiane standard (non normalizzati), specialmente se provenienti da altri Paesi UE, la DI.CO. richiede documentazione aggiuntiva. Oltre alla dichiarazione standard, bisogna allegare un progetto tecnico specifico firmato da un ingegnere iscritto all'Albo. Tale professionista deve redigere un'analisi dei rischi e rilasciare una dichiarazione giurata attestando di aver prescritto tutte le precauzioni necessarie per garantire l'incolumità pubblica. Questa misura allinea l'Italia alle direttive europee sulla libera circolazione delle merci, permettendo l'uso di componenti innovativi senza discriminazioni, ma imponendo un controllo tecnico superiore.
  • Come viene gestita la DI.CO. in caso di ristrutturazioni parziali?
    Quando l'intervento dell'elettricista riguarda solo una parte specifica di un impianto esistente (ad esempio, la sola sostituzione del quadro elettrico o l'ampliamento di un circuito), la Dichiarazione di Conformità non riguarda l'intero sistema, ma esclusivamente la porzione modificata o aggiunta. Il documento dovrà specificare chiaramente i limiti dell'intervento effettuato. Tuttavia, è buona prassi verificare che la nuova parte certificata si integri correttamente con il resto dell'impianto. La responsabilità del tecnico si limita alla parte di lavoro da lui eseguita e certificata, ma la sicurezza complessiva dell'abitazione dipende anche dallo stato del restante impianto preesistente.

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